Cartelle Esattoriali

Ultima modifica 8 aprile 2021

La cartella esattoriale è il titolo esecutivo che viene notificato al trasgressore (proprietario e conducente se diverso dal proprietario del veicolo) trascorsi i tempi di notica senza avere provveduto al pagamento o aver presentato ricorso nei termini di legge. Il ricorso alla cartella esattoriale deve essere depositato presso la cancelleria del Giudice di Pace di Poggibonsi direttamente dal ricorrente o da un suo procuratore legale, oppure spedito con plico raccomandato entro 60 giorni dalla notifica. (artt 22 e 23 della L.24.11.1981 n 689). Si ricorre al Giudice di Pace fino ad ammontare di Euro 15.493,71, così come stabilito dall'art 7 del Codice di Procedura Civile. La sentenza del Giudice di Pace è ricorribile in Tribunale. Il D.L. 194/2009 denominaato "milleproroghe" prevede che il procedimento di opposizione innanzi al Giudice di Pace sia soggetto al pagamento del contributo unificato nella misura prevista dall'art 13 D.P.R 115/2002. La legge prevede la possibilità di presentare - personalmente o tramite posta- il ricorso in caso di: decesso dell'intestatario della cartella: allegare il certificato di morte titolo esecutivo (verbale di accertamento) non correttamente notificato. In caso di pagamento in ritardo e/o mancato pagamento della somma dovuta, l'art. 27 del comma 6 della Legge 689/81 prevede l'applicazione di una maggiorazione di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore. Le attività cautelari ed esecutive possono essere precedute dall'invio di un sollecito di pagamento che rappresenta normalmente il primo atto emesso dall'agente per la Riscossione dopo la cartella di pagamento. Trascorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento l'agente per la riscossione, nel caso in cui non sia stato ancora effettuato il pagamento può attivare la proceduradi iscrizione di fermo amministrativo su beni mobili registrti. La rateizzazione della cartella può essere richiesta solo ed esclusivamente all'Agente della Riscossione competente per territorio.

Indicazioni responsabile del procedimento
Ufficio a cui rivolgersi per informazioni
Ufficio competente all'adozione del provvedimento