Accordo Territoriale sulle Locazioni Abitative Zona della Val d'Elsa Senese

Ultima modifica 13 aprile 2021

Il 19 aprile 2019 è stato sottoscritto il nuovo “Accordo territoriale sulle locazioni abitative zona della Val d’Elsa senese” in attuazione degli artt. 2, comma 3 e 5, comma 2, della Legge 9 dicembre 1998 n°431 e del Decreto 16 gennaio 2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

L'intesa è stata raggiunta da tutti i soggetti sottoscrittori sindacati degli inquilini: S.U.N.I.A., S.I.C.E.T., U.N.I.A.T. e associazioni di proprietari: A.P.E. - CONFEDILIZIA, FEDERPROPRIETA’, U.P.P.I. - UNIONE PICCOLI PROPRIETARI IMOBILIARI.

Si tratta di un documento che si prefigge:
  1. di favorire l’allargamento del mercato agli immobili attualmente sfitti e l’accesso alle locazioni concordate ad uso abitativo ai settori sociali che attualmente ne sono esclusi;
  2. di avviare a soluzione il problema degli sfratti, in particolare quelli dovuti a morosità incolpevole o a seguito di esproprio immobiliare, promuovendo la trasformazione dei contratti in corso in nuovi contratti a canoni più sostenibili, misure di garanzia e sostegno per la corresponsione dei canoni;
  3. di ricondurre alla legalità il mercato degli affitti sommerso e irregolare;
  4. di disincentivare le locazioni ad uso turistico, favorendo i contratti ad uso abitativo principale;
  5. di migliorare lo stato manutentivo degli immobili in conformità delle norme sulla sicurezza, sulla tutela della salute e sul risparmio energetico.

Il nuovo accordo dà attuazione a quelli che sono gli accordi territoriali per il canone concordato e che ne stabiliscono l’importo sulla base di alcuni parametri; indica in pratica le condizioni contrattuali a cui il proprietario/affittuario devono attenersi sulla base dell’attuale specificità di mercato delle locazioni. Si tratta di condizioni che apportano benefici, sia ai proprietari di case, tramite il sistema della cedolare secca, sia agli inquilini, che potranno pagare canoni di locazione più sostenibili.

L’art. 2, comma 1 dell’Accordo, in attuazione dell’art. 2, comma 3 della L. 41/1998 e dell’art. 7, comma 4 del Decreto Ministeriale del 16/01/2017 stabilisce che l’Accordo, depositato con le modalità previste dall'art. 7, comma 1 del DM 16 gennaio 2017, ha durata di anni 3 a decorrere dal giorno successivo a quello del deposito.

Presso il Comune di San Gimignano l’accordo è stato deposito in data 03/05/2019, prot. n. 8976, successivamente integrato in data 21/05/2019, prot. n. 10583, pertanto dal data di decorrenza del triennio di durata è il giorno 22 maggio 2019.

Ai sensi dell'art.1 comma 8 del D.M. 16/01/2017, sopra citato e dell’art. 20, comma 2, dell’Accordo, le parti contrattuali, a loro richiesta, possono essere assistite, anche congiuntamente, dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori. Per i contratti non assistiti è comunque necessario che almeno una organizzazione firmataria dell'accordo attesti la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all'Accordo stesso, anche con riguardo alle agevolazioni fiscali.